Q&A sull’interscambio dei pallet ex Legge n. 182/2025

Premessa

Le presenti Q&A contengono una raccolta di domande effettivamente poste dagli Operatori interessati e sono redatte al fine di mettere a fattor comune le risposte fornite. Le Q&A hanno carattere meramente informativo e non vincolante e verranno via via aggiornate ed implementate.
Esse sono predisposte al solo fine di fornire un supporto di comprensione generale in relazione alla Legge n. 182/2025 con riferimento all’interscambio dei pallet e alle relative Linee Guida, e non sostituiscono in alcun modo il testo normativo ufficiale, le Linee Guida nella loro versione vigente né eventuali atti interpretativi o applicativi delle autorità competenti.
Le risposte fornite non costituiscono parere legale, tecnico o professionale, né possono essere considerate esaustive o definitive. L’interpretazione e l’applicazione della normativa possono variare in funzione delle specifiche circostanze del singolo caso e dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.
In caso di discrepanze tra il contenuto delle presenti Q&A e i testi ufficiali della normativa o delle Linee Guida, prevalgono esclusivamente questi ultimi.
Conlegno declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o utilizzi delle informazioni contenute nel presente documento.
Si raccomanda in ogni caso di fare riferimento ai testi ufficiali pubblicati dalle autorità competenti e, ove necessario, di consultare professionisti qualificati.

Q&A Sui pallet interscambiabili

A1. Pallet EUR/UIC sono considerati interscambiabili pur non avendo un Sistema Pallet che è titolare/gestore del marchio, fa verifiche ispettive e pubblica periodicamente il valore di mercato?

La legge (art. 17-bis, c.2, lett. e) subordina la qualifica di "Sistema-pallet" al possesso cumulativo di 5 requisiti: marchio registrato, capitolati tecnici, sistema ispettivo di enti terzi indipendenti, pubblicazione documenti tecnici, e calcolo/pubblicazione del valore di mercato. Se EUR/UIC non soddisfa tutti e 5  i requisiti, l'art. 17-ter, c.12 stabilisce che la norma non si applica a quel sistema. La verifica spetta agli operatori, sulla base dei siti istituzionali.
Ad oggi (aprile 2026), EUR-UIC non risulta ancora accreditata come Sistema-pallet.

A2. In tutta Europa EPAL e EUR/UIC sono considerati equivalenti, perché in Italia non è così?

La legge (art. 17-ter, c.1) impone la restituzione di pallet "della medesima tipologia". 
La "tipologia" è definita dall'art. 17-bis, c.2, lett. f come il marchio registrato del Sistema-pallet di appartenenza. Le Linee Guida confermano (paragrafo "La tipologia:" nel commento all'art. 17-ter c.1): "La tipologia: identificata in base ai marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri)." La norma non prevede equivalenza fra tipologie, né la European Pallet Association e.V. (EPAL) promuove o avvalla tale modus operandi.

A3. Che differenza c'è tra la classificazione 1°/2° scelta rispetto alle classi A/B/C fornite dal sistema pallet EPAL?

Le Linee Guida (paragrafo "La qualità del pallet:" nel commento all'art. 17-ter c.1) lo chiariscono espressamente: le diciture qualitative devono essere ricondotte agli standard omogenei pubblicati dal Sistema-pallet e non soggettivamente indicati "(ad esempio, nel caso di Pallet EPAL 'seconda scelta' non è indicabile, classe B è indicabile)." Le denominazioni commerciali soggettive non sono ammesse nei documenti di trasporto o sui buoni pallet. Vanno usate esclusivamente le classificazioni pubblicate dal Sistema-pallet (per EPAL: classi A, B, C su www.epal.conlegno.eu), in applicazione dell'art. 17-ter, c.7.

A4. Come facciamo ad indicare sui documenti di trasporto la qualità del pallet (A/B/C) non essendo noi produttori/esperti?

Non è obbligatorio. L'art. 17-ter, c.1 prevede che la qualità sia indicata "a discrezione del proprietario dei pallet". Le Linee Guida (paragrafo "La qualità del pallet:" nel commento all'art. 17-ter c.1) confermano: "Se non indicata nei documenti di trasporto o sul buono pallet emesso, il Ricevente restituirà pallet idonei di qualità coerente con quella ricevuta." Se non si è in grado di classificarla con certezza, si omette: l'obbligo di equivalenza qualitativa rimane in capo al destinatario (in restituzione), anche senza indicazione esplicita. Ma resta in ogni caso disponibile sul sito ufficiale Conlegno (inerente ad EPAL), la classificazione qualitativa che si traduce in poche, chiare linee guida facilmente fruibili a tutti.

A5. Nel caso di pallet EPAL ceduti o omaggiati al destinatario, cosa occorre scrivere sui documenti di trasporto?

L'art. 17-ter, c.1 prevede l'esenzione dall'interscambio per "compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali". Le Linee Guida (cap. APPROFONDIMENTI, sez. "Le possibili deroghe all'obbligo di interscambio del pallet: casistica ed esempi") specificano che "dovrà necessariamente prevedere una idonea documentazione a supporto di tale atto unilaterale" e che "è fondamentale che il documento di trasporto contenga chiare indicazioni sulle eventuali deroghe, di cui sopra, all'obbligo di interscambio dei pallet (es. riportare sul DDT la dicitura 'non interscambiabile')."

A6. Se vengono consegnati dei Pallet EUR/UIC li dobbiamo interscambiare?

SI, quando e se EUR/UIC soddisferà i 5 requisiti di Sistema-pallet (art. 17-bis, c.2, lett. e). In tal caso l'obbligo di restituzione della "medesima tipologia" (art. 17-ter, c.1) si applica. Non possono essere restituiti EPAL al posto di EUR/UIC. Se EUR/UIC non pubblica il valore di mercato entro 12 mesi → art. 17-ter, c.12: la norma non si applica a quella tipologia.
Alla data odierna 13 aprile 2026, EUR-UIC non risulta ancora accreditata ufficialmente come Sistema-pallet.

A7. Se ricevo un pallet EPAL rotto, cosa dovrei restituire? Un pallet EPAL "ugualmente rotto" oppure dovrei considerarlo a perdere in quanto rifiuto?

L'art. 17-ter, c.2 è esplicito: "l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi." 
Quindi SI, se ricevo un pallet EPAL rotto devo restituire un pallet EPAL "ugualmente rotto".
L’obbligo permane "indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica". Non c'è condizione di danneggiamento che estingua l'obbligo di restituzione. Il pallet rotto resta nel circuito di interscambio finché il proprietario/committente non decide diversamente. Le LG precisano (commento all'art. 17-ter c.2) che il pallet riparabile è comunque riutilizzabile. Quindi: va contestata la qualità al momento della consegna (annotazione DDT + foto), ma non si può assolutamente considerarlo "a perdere". La decisione sulla riparabilità spetta agli operatori autorizzati EPAL (LG, sez. "Stato di conservazione e conformità tecnica").

Q&A Sul buono pallet

B1. Il valore di mercato del Pallet (8,88 € gennaio 2026) è unico e non tiene conto del mix tra nuovo e usato. E se il debito è di EPAL nuovi?

Sì, è un valore unico medio. Le Linee Guida (paragrafo "A titolo di esempio si riporta la Metodologia di calcolo del valore medio di mercato dei pallet EPAL", nel commento all'art. 17-ter c.9) specificano che la rilevazione include: "Si intende l'acquisto sia di pallet usati che nuovi." L'art. 17-ter, c.9 prevede un unico valore per tipologia, senza distinzione. Se il debito riguarda EPAL nuovi, il valore applicabile è comunque quello medio pubblicato: la legge non prevede deroghe per pallet nuovi.

B2. Stiamo ricevendo diverse tipologie di buoni pallet. Se sul buono pallet non sono riportati tutti i requisiti informativi necessari indicati dalla legge, possiamo quindi procedere ad emettere la fattura?

Sì, e senza attendere i 6 mesi. Art. 17-ter, c.3: "La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti." Le Linee Guida (sez. "Buono pallet") confermano: "L'emittente del buono pallets non può autonomamente subordinare l'esigibilità dello stesso a condizioni ulteriori da quelle previste dalla legge o mancanza di elementi ulteriori non previsti dalla legge."

B3. È possibile avere un «fac simile» di buono pallet e suggerire a tutti di usarlo (per ora cartaceo)?

Sul sito del Sistema Pallet EPAL è disponibile un facsimile di buono pallet che contiene tutti i requisiti informativi previsti dalla Legge.
Le Linee Guida (sez. "Buono pallet") forniscono anche indicazioni pratiche per evitare contraffazioni (timbro aziendale in blu o rosso, firma leggibile in originale, un solo originale consegnato al ricevente). I campi obbligatori da includere nel modello: data, numero progressivo, dati identificativi del debitore + PEC/email, dati del beneficiario, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità.

B4. Nel caso in cui il destinatario non emette un buono pallet bensì riporta sul documento di trasporto l'indicazione del credito di pallet nei confronti del mittente (riserva in bolla)? Possiamo quindi procedere ad emettere la fattura?

L'annotazione sul DDT NON equivale a un buono pallet ai sensi di legge, che deve contenere tutti i requisiti dell'art. 17-ter, c.3 (inclusi numero progressivo, PEC, dati identificativi, ecc.). Se manca anche uno solo di tali elementi → ipotesi di buono incompleto → fattura immediata (c.3). Se non èstato emesso alcun buono pallet → art. 17-ter, c.6: pagamento immediato obbligatorio. In entrambi i casi: sì, si può fatturare. Le LG (sez. "Buono pallet") confermano che i riferimenti al DDT nel buono pallet sono raccomandati ma non sostituiscono il buono stesso.

B5. È ancora valido indicare una data di scadenza (es. entro 1 anno) sui buoni pallet?

NO. I 6 mesi previsti dai commi 4 e 5 sono termini procedurali, non di prescrizione del titolo. La legge 182/2025 non fissa alcun termine di prescrizione del buono pallet come titolo: il buono conferisce un diritto "ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile" (art. 17-ter, c.3) e i termini ordinari di prescrizione del c.c. si applicano al diritto residuo. Una scadenza convenzionale inferiore ai 6 mesi è nulla ai sensi dell'art. 17-ter, c.8; il commento all'art. 17-ter c.8 nelle LG elenca come nulla ogni clausola che riduca "il termine di sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, previsto al comma 5 dell'articolo 17-ter per l'invio di una prima richiesta di recupero dei pallet all'indirizzo di posta elettronica apposto sul buono pallet."

B6. Perché non è previsto un «tempo massimo» per poter richiedere la restituzione dei pallet? (dopo si va in prescrizione)

La legge prevede che non possa emettersi fattura in forza di un buono pallet, se non si è fatto almeno un tentativo di recupero dei pallet di cui il buono è titolo rappresentativo.Chi gestirà correttamente le richieste di recupero per iscritto non avrà problemi di prescrizione del buono pallet. 
La legge 182/2025 non fissa alcun termine di prescrizione/scadenza del buono pallet come titolo. Il buono conferisce un diritto "ai sensi dell'art. 1996 c.c." (art. 17-ter, c.3), quindi come titolo di credito improprio si applica la prescrizione ordinaria del codice civile: 10 anni (art. 2946 c.c.). 
Ma anche volendo considerare l’ipotesi di prescrizione breve di 1 anno poichè attività connessa al trasporto (in riferimento all'art. 11-bis del D.Lgs. 286/2005 espressamente richiamato), viene in soccorso l’art. 2943 c.c.: la prescrizione è interrotta da ogni atto di costituzione in mora (quindi da ogni richiesta formale scritta di restituzione) e l’art. 2945 c.c.: dopo l'interruzione riparte da zero. Quindi ogni richiesta formale di recupero dei pallet inviata via email (come previsto dall'art. 17-ter, c.5) non è solo un atto procedurale ai fini della legge 182, ma è anche un atto interruttivo della prescrizione, che azzera e riavvia il termine, sia esso 1 o 10 anni.

B7. Molti clienti si rifiutano di rendere i pallet a fronte dei buoni oltre una certa data. Questo è un comportamento lecito?

No. Art. 17-ter, c.8: "Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo." Il commento all'art. 17-ter c.8 nelle LG elenca espressamente come nulle "clausole che prevedano la completa inapplicabilità degli artt. 17-bis e 17-ter, o ancora che prevedano l'esonero dall'obbligo di restituzione del pallet al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla norma." Il comportamento è illecito e azionabile in giudizio.

B8. Nella legge si fa riferimento a una prossima introduzione di buoni pallet digitali. Esistono già dei modelli di riferimento, sia per quanto riguarda il formato, sia per l'infrastruttura informativa?

Sì, le Linee Guida li dettagliano nella sez. "Buono pallet digitale da inserire in allegato". Sono definiti: gli attori (emittente, committente/proprietario, soggetti incaricati, Prestatori di Servizi Specializzati), i requisiti delle piattaforme (certificazioni ISO 27001 e ISO 27017 obbligatorie), il protocollo (conformità al Regolamento eIDAS – UE 910/2014, immutabilità, interoperabilità tra piattaforme diverse), e il sistema di firma (standard crittografici, non ripudiabilità, marcatura temporale). L'obbligo del solo digitale scatta 24 mesi dopo l'entrata in vigore (art. 17-ter, c.3) quindi il 18 dicembre 2027.

B9. A chi dobbiamo intestare il buono pallet nel caso in cui riceviamo una consegna

  • da parte di un trasportatore X
  • che lavora per conto di un operatore logistico Y
  • che gestisce la distribuzione per conto di un fornitore Z
  • che a sua volta ha un accordo di noleggio pallet EPAL con un’azienda K

Il buono pallet va intestato al Proprietario/Committente, ossia al soggetto che appare come tale nei documenti di trasporto della consegna. Le LG (sez. "Soggetti: descrizione delle figure coinvolte e loro oneri") definiscono il Proprietario/Committente come la "società della produzione/distribuzione/logistica che utilizza i pallet - anche attraverso altri soggetti incaricati di cui è responsabile - ed emette i relativi documenti di trasporto." Il trasportatore X e l'operatore Y sono "soggetti terzi incaricati". Le LG (sez. "Buono pallet") precisano che "ciascun buono pallet riporta anche i riferimenti del rispettivo DDT e/o del committente."

B10. Nel caso di consegne «multi-fornitore» da parte di un operatore logistico, a quale numero d'ordine o a quale DDT dobbiamo fare riferimento sul buono pallet?

Le LG (paragrafo senza titolo nel commento all'art. 17-ter c.1, in tema di groupage) specificano: "Analogamente il Ricevente indicherà nel buono pallet il riferimento al documento contenente le informazioni pallet (indicate sui DDT o sui borderò)." In caso di borderò cumulativo dell'operatore logistico, si cita il borderò. Non è necessario indicare tutti i DDT: basta il documento che contiene le informazioni pallet.

B11. Se intesto il buono pallet al soggetto X, come faccio a capire che lo ha ceduto al soggetto Y che si è presentato con il buono pallet per la restituzione?

Art. 17-ter, c.3: il buono "può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma" e "il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile." Le LG (sez. "Buono pallet") specificano che "la circolazione del buono pallet avviene attraverso la semplice consegna del buono fisico al nuovo possessore." Le LG raccomandano di comunicare via email la cessione al soggetto obbligato, ma non è requisito di validità. Non si può rifiutare il portatore del buonooriginale ha diritto alla restituzione dei pallet in esso rappresentati.

B12. È lecito scrivere sul buono pallet una data di scadenza, (es «entro 3 mesi») in modo da agevolare la gestione della restituzione dei legni ed evitare di fare noi da «magazzino» per i nostri fornitori?

NO. È clausola nulla ai sensi dell'art. 17-ter, c.8. Il commento all'art. 17-ter c.8 nelle LG elenca espressamente come nulla ogni clausola che riduca "il termine di sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, previsto al comma 5 dell'articolo 17-ter per l'invio di una prima richiesta di recupero dei pallet all'indirizzo di posta elettronica apposto sul buono pallet." Tre mesi è inferiore a sei mesi: la clausola è nulla di diritto e sostituita automaticamente dalla norma imperativa.

B13. Termine per il ritiro e valore applicabile.

La L. 182/2025 non fissa alcun termine di prescrizione/scadenza del buono pallet come titolo. Il buono conferisce un diritto "ai sensi dell'art. 1996 c.c." (art. 17-ter, c.3), quindi come titolo di credito improprio si applica la prescrizione ordinaria del codice civile: 10 anni (art. 2946 c.c.). Ma anche volendo considerare l'ipotesi di prescrizione breve di 1 anno poiché attività connessa al trasporto (in riferimento all'art. 11-bis del D.Lgs. 286/2005 espressamente richiamato), viene in soccorso l'art. 2943 c.c.: la prescrizione è interrotta da ogni atto di costituzione in mora (quindi da ogni richiesta formale scritta di restituzione) e l'art. 2945 c.c.: dopo l'interruzione riparte da zero. Quindi ogni richiesta formale di recupero dei pallet inviata via email (come previsto dall'art. 17-ter, c.5) non è solo un atto procedurale ai fini della legge 182, ma è anche un atto interruttivo della prescrizione, che azzera e riavvia il termine, sia esso 1 o 10 anni.

I sei mesi previsti dai commi 4 e 5 sono termini procedurali — decorsi i quali scatta l'obbligo di pagamento e si attiva la procedura di recupero — non termini di prescrizione del titolo. Ogni clausola che fissi una scadenza del titolo in termini che comprimano i diritti del possessore è nulla ai sensi dell'art. 17-ter, c.8 L. 182/2025.

Sul valore applicabile in caso di ritiro tardivo: il problema della rivalutazione prospettato nel quesito non si pone nei termini descritti. Le Linee Guida (sez. "Buono pallet", paragrafo sull'interscambio differito) sono esplicite: "Il valore di mercato da utilizzare per la valorizzazione in fattura dei pallet non restituiti è quello rilevabile al momento in cui non si verifica l'interscambio contestuale." Non al momento del ritiro tardivo, non al momento dell'emissione della fattura: al momento in cui avrebbe dovuto avvenire l'interscambio contestuale. Il valore è cristallizzato a quel momento. L'eventuale rivalutazione del pallet negli anni successivi non incide sul valore applicabile e non genera alcun diritto a rivalutazione in capo al creditore.

Q&A Sulle contestazioni

C1. Se all'arrivo a destinazione ci viene contestata la tipologia dei pallet (io dichiaro EPAL ma viene riconosciuto come EUR), come deve essere segnalata la contestazione?

Le Linee Guida (cap. APPROFONDIMENTI, sez. "La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambio", sottosez. "A) Interscambio contestuale") prevedono: annotazione sul DDT + documentazione fotografica (fortemente raccomandata). Se c'è disaccordo sulla marcatura, il soggetto incaricato del proprietario non controfirma la contestazione annotata e il Ricevente invia via email le foto al Proprietario/Committente con riferimento al DDT. Non si modifica il DDT, si annota la contestazione oppure si richiama il DDT (numero e data) nell’e-mail di contestazione.

C2. Se un pallet EPAL arriva a destinazione danneggiato:

  1. Chi ha l'autorità di giudicare se il pallet EPAL può essere riparabile o se il pallet EPAL è da rottamare (rifiuto)?
    Le Linee Guida (nota di commento all'art. 17-bis c.2, paragrafo che inizia con "Ai fini dell'interscambiabilità i requisiti si sommano") sono nette: "La valutazione della riparabilità o non riparabilità dei pallet di un determinato Sistema Pallet spetta agli operatori autorizzati che adottano gli specifici capitolati tecnici." Per EPAL specificamente: i soggetti titolari di licenza EPAL, l'Ente Ispettivo Bureau Veritas SpA, il Comitato Tecnico EPAL Italia di Conlegno (LG, sez. "Stato di conservazione e conformità tecnica").
  2. A chi compete il costo della riparazione?
    La legge non lo disciplina. L'art. 17-ter, c.1 obbliga alla restituzione di pallet con "caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili", il costo di eventuali riparazioni sarà sostenuto secondo gli accordi presi tra le parti o, in difetto, secondo le disposizioni di legge che, all’esito dell’eventuale contenzioso, saranno applicabili.

C3. In caso di disputa per mancata restituzione di fronte a un giudice quale documentazione deve essere presentata? Buoni pallet e ddt?

La legge non disciplina il procedimento. Le Linee Guida (cap. APPROFONDIMENTI, sez. "La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambio") indicano come strumenti di documentazione: DDT con annotazioni di contestazione, buoni pallet originali numerati e firmati, email di richiesta recupero. Le LG specificano che "la richiesta di restituzione dei pallet deve essere trasmessa con un preavviso di almeno quindici giorni di calendario." Il buono pallet ex art. 1996 c.c. costituisce prova dell'obbligo di restituzione; il DDT prova tipologia e quantità consegnata.

C4. Se sul DDT viene indicato che tutti i pallet consegnati sono EPAL ma allo scarico verifichiamo che non lo sono, possiamo modificare l'indicazione presente sul DDT con un timbro in cui indichiamo le tipologie effettivamente riscontrate?

NO: modificare il DDT è vietato (art. 17-ter, c.1: "non sono modificabili dai soggetti riceventi"). Ma si può e si deve annotare la contestazione sul DDT (LG, sez. "Non modificabilità del documento di trasporto" e cap. APPROFONDIMENTI, sez. "La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambio", sottosezione "A) Interscambio contestuale"). La procedura corretta è: annotazione contestazione sul DDT + documentazione fotografica + eventuale controfirma del soggetto incaricato del mittente. Annotare è diverso da modificare.

C5. Se al momento della ricezione dei pallet, mi accorgo che la qualità non è conforme, cosa devo fare per dimostrarlo?

LG (cap. APPROFONDIMENTI, sez. "La gestione delle contestazioni e la procedura per il riscontro delle difformità dei pallet oggetto di interscambio", sottosezione "A) Interscambio contestuale"): annotazione sul DDT contestualmente alla consegna, controfirma del soggetto incaricato del mittente, "è fortemente consigliato documentare contestualmente le eventuali difformità dei pallet con quanto dichiarato nel DDT attraverso materiale fotografico." In caso di contestazione sulla tipologia per difficile identificazione della marcatura: invio via email delle foto al Proprietario/Committente con riferimento al DDT.

C6. Se nei contratti di acquisto della merce con i fornitori viene specificato che la consegna stessa deve avvenire esclusivamente sui pallet EPAL affinché siano interscambiabili, ciò ci consente di considerare a perdere le altre tipologie di pallet?

NO. L'art. 17-ter, c.8 rende nullo ogni patto contrario alla disciplina dell'interscambio. I pallet ricevuti, anche se di tipologia diversa da quella contrattualmente prevista, purché riutilizzabili, standardizzati e interscambiabili, restano soggetti all'obbligo di restituzione previsto dalla legge. La clausola contrattuale può giustificare una contestazione (al momento della consegna) e un'azione di inadempimento contrattuale verso il fornitore, ma non esime dall'obbligo di restituzione dei pallet comunque ricevuti.

C7. Se un pallet EPAL arriva danneggiato, posso addebitare al mittente le attività per la ripallettizzazione della merce ricevuta su un pallet EPAL idoneo, così da poter restituire al mittente il suo stesso pallet EPAL danneggiato (se richiesto)?

Il pallet EPAL è un bene fungibile, quindi non c’è alcuna ragione logica per restituire “quel” pallet: dovrebbe bastare fornire evidenze fotografiche al mittente. Né l'art. 17-ter né le Linee Guida disciplinano i costi di ripallettizzazione. Questi costi eventuali saranno regolati da accordi presi tra le parti o, in difetto, secondo le disposizioni di legge che, all’esito dell’eventuale contenzioso, saranno applicabili.

C8. Se un trasportatore si rifiuta di ritirare i pallet EPAL, gli faccio firmare una dichiarazione di rinuncia alla restituzione differita dei pallet. E' un comportamento lecito?

La rinuncia all’interscambio differito può essere dichiarata dal vettore, se e solo se, è stato espressamente autorizzato dal Proprietario/Committente avente diritto alla restituzione dei pallet. Il trasportatore è un "soggetto terzo incaricato" e non ha titolo a rinunciare a diritti che spettano al Proprietario/Committente. La rinuncia può provenire solo dal proprietario/committente (art. 17-ter, c.2: l'esonero deve essere esplicito e provenire dal proprietario o committente). Il commento all'art. 17-ter c.8 nelle LG include tra le clausole nulle quelle che prevedano "l'esonero dall'obbligo di restituzione del pallet al di fuori dei casi espressamente autorizzati dalla norma."

La dichiarazione sarebbe nulla e priva di effetti.

Si ricorda che l’art. 17-ter fa salvo quanto previsto dall’art. 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (e sue successive modifiche e integrazioni), pertanto il vettore non ha obblighi di gestione dei pallet ed il suo diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita permane anche con la legge sull’interscambio.

C9. Qualità sul buono pallet: soggettività e contenziosi.

Le Linee Guida (paragrafo "La qualità del pallet:" nel commento all'art. 17-ter c.1 della L. 182/2025) affrontano esattamente questo tema. La qualità non è un'indicazione vincolante ai fini dell'interscambio: l'art. 17-ter, c.1 della L. 182/2025 la rimette alla "discrezione del proprietario dei pallet." Se indicata, le Linee Guida stabiliscono che deve essere "verificabile in modo oggettivo, da parte di enti terzi indipendenti" e che deve essere ricondotta "agli standard omogenei pubblicati dal Sistema-pallet e non soggettivamente indicati." Se non indicata, le Linee Guida prevedono che "il Ricevente restituirà pallet idonei di qualità coerente con quella ricevuta."Sul caso specifico dei tre punti di rottura: la preoccupazione è comprensibile, ma il quesito parte da un presupposto che la legge non contiene. Né la L. 182/2025 né la L. 51/2022 impongono la restituzione di un pallet identico a quello ricevuto: entrambe le leggi usano la formula "caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti" (art. 17-ter, c.1 L. 182/2025; art. 17-ter, c.1 L. 51/2022). Assimilabile non significa identico. Se si riceve un pallet rotto si restituisce un pallet di qualità coerente con quella ricevuta — il che, nel caso di un pallet gravemente danneggiato, significa un pallet di pari stato di conservazione. La valutazione della assimilabilità, in caso di contestazione, è rimessa agli operatori autorizzati che adottano i capitolati tecnici del Sistema-pallet (Linee Guida, paragrafo di commento all'art. 17-bis c.2 che inizia con "Ai fini dell'interscambiabilità i requisiti si sommano"), ai sensi dell'art. 17-ter, c.7 L. 182/2025.

Q&A Sul valore medio di mercato del pallet

D1. Chi sarà a stabilire il valore del pallet EUR/UIC (ovvero a promuovere il «sistema pallet EUR/UIC»)?

I titolari o gestori dei marchi registrati EUR/UIC, secondo la metodologia prevista dall'art. 17-bis, c.2, lett. e, punto 5 e art. 17-ter, c.9: pubblicazione entro il 15 dei mesi di gennaio, maggio e settembre. Se gli stessi non provvederanno ad aggiornare il valore entro 12 mesi dall'ultimo dato: art. 17-ter, c.12, la norma diventerà inapplicabile a quella tipologia.

D2. Se ci vengono fatturati dei pallet EPAL a un valore diverso (maggiore) da 8,88 € (riferimento gennaio 2026), cosa dobbiamo fare?

Il valore da applicare è quello in vigore, pubblicato dal Sistema-pallet EPAL nel proprio sito ufficiale, aggiornato quadrimestralmente (art. 17-ter, c.9; LG, paragrafo "A titolo di esempio si riporta la Metodologia di calcolo del valore medio di mercato dei pallet EPAL", nel commento all'art. 17-ter c.9). Il valore 8,88 € è il dato temporaneo attuale di rilevazione EPAL. Se la fattura usa un valore diverso da quello ufficialmente pubblicato alla data rilevante, è contestabile e si può richiedere la rettifica al valore pubblicato dal Sistema pallet di riferimento.

Q&A Sull’applicazione temporale della norma

E1. Se ho dei debiti pallet EPAL antecedenti alla legge (pregresso) valgono gli stessi limiti temporali stabiliti dalla legge?

La legge 182/2025 non contiene disposizioni transitorie esplicite per il pregresso, né le Linee Guida affrontano il tema. In base al principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle Preleggi), i rapporti sorti e i buoni emessi prima dell'entrata in vigore sono regolati dalla disciplina previgente. I termini dei 6 mesi (commi 4 e 5 art. 17-ter) decorrono dalla data di emissione del buono pallet: se emesso prima dell’entrata in vigore della legge 182/2025 è valido il regime previgente.

E2. Situazioni antecedenti alla legge 182/2025.

L'obbligo di interscambio non nasce con la L. 182/2025: esisteva già. La L. 182/2025 all'art. 2 ha sostituito gli artt. 17-bis e 17-ter del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, che già disciplinavano il sistema di interscambio dei pallet. I fornitori possono quindi vantare obblighi di restituzione anche per il pregresso, sulla base della disciplina previgente contenuta negli artt. 17-bis e 17-ter nella loro versione originaria (L. 51/2022).
Le due leggi sono sostanzialmente convergenti sul punto centrale: l'art. 17-ter, c.1 della L. 51/2022 già stabiliva l'obbligo di restituzione "di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili"; l'art. 17-ter, c.2 della L. 51/2022 già stabiliva che "l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi" e che "la tipologia dei pallet interscambiabili è indicata sul relativo documento di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi."

Le differenze rilevanti tra le due leggi per la gestione del pregresso sono:

  • La L. 51/2022 chiamava il titolo "voucher" anziché "buono pallet"; la disciplina giuridica è differente: la L.51/2022 faceva riferimento ai titoli di credito ex art. 1992 cc mentre la Legge 182/2025 fa riferimento ai titoli rappresentativi di merci ex art. 1996 cc.
  • La L. 51/2022 non includeva la cessione gratuita tra le eccezioni all'obbligo di interscambio (solo la compravendita): l'eccezione per la cessione gratuita è una novità della L. 182/2025.
  • Il valore di mercato sotto la L. 51/2022 avrebbe dovuto essere determinato da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 17-ter, c.6 L. 51/2022) che non è mai stato emanato. Questo crea una lacuna per i contenziosi sul pregresso: il valore di riferimento applicabile ai voucher emessi prima del 18 dicembre 2025 è quello che risultava dalle contrattazioni di mercato, non essendo mai stato fissato ufficialmente.

Sul problema della tipologia per il pregresso: l'art. 17-ter, c.2 della L. 51/2022 già stabiliva che la tipologia fosse indicata sul documento di trasporto e non modificabile dal ricevente. La prova della tipologia per i rapporti antecedenti alla L. 182/2025 ricade quindi sui documenti di trasporto dell'epoca, sulla corrispondenza commerciale e sulla prassi consolidata del rapporto. Non è un vuoto normativo: era già obbligo documentale.